Ufficio Turistico Cannero Riviera
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WHISTLEBLOWING
Scheda informativa sui canali e sulle modalità di presentazione delle segnalazioni di condotte illecite
-D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937-

RIGHI S.p.A. ha attivato un sistema per la raccolta e la gestione delle segnalazioni cd. “whistleblowing” (dall’inglese to blow the whistle - soffiare il fischietto) che ha l’obiettivo di salvaguardare la riservatezza del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e di tutelarlo da condotte ritorsive conseguenti alla segnalazione, in linea con la normativa emanata in materia di whistleblowing a livello europeo e nazionale (D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937).

I canali di segnalazione attivati da RIGHI S.p.A. sono i seguenti:

Posta cartacea (raccomandata o via corriere), da inviare al seguente indirizzo:

RIGHI SPA
Ufficio gestione segnalazioni
VIA ONDELLA 11/13
28011 ARMENO (NO)

Incontro con il Gestore delle segnalazioni, al seguente indirizzo:

RIGHI SPA
Ufficio gestione segnalazioni
VIA ONDELLA 11/13
28011 ARMENO (NO)

Contatti telefonici

0039-3247930419 attivo in orario di ufficio (8-12 e 14-18).
La telefonata verrà registrata e trattata nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

 

Coloro che intendono effettuare una segnalazione scritta, sono invitati a:

  • utilizzare posta cartacea raccomandata o corriere; la posta ordinaria non assicura né la corretta consegna (es. posta recapitata a un indirizzo sbagliato), né la certezza tempi di consegna, né la relativa tracciabilità;
  • inserire la segnalazione scritta in due buste chiuse, includendo:
    • nella prima, i dati identificativi del Segnalante e un recapito per i successivi riscontri scritti da parte dell’ente, unitamente alla copia di un documento di identità;
    • nella seconda, l’oggetto della segnalazione;
    • entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa riportando, all’esterno, la dicitura “Riservata al Gestore delle segnalazioni”;

Si raccomanda di utilizzare l’apposito Modulo per le segnalazioni messo a disposizione, o in alternativa di dichiarare di volersi avvalere delle tutele come whistleblower, e di effettuare unicamente segnalazioni in buona fede.

Si raccomanda di fornire in modo chiaro almeno i seguenti elementi essenziali, necessari per dar seguito al processo interno di gestione di quanto segnalato e per dar riscontro degli esiti al Segnalante:

  1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’ente;
  2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  3. le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
  4. le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o a cui attribuire i fatti oggetto di segnalazione;
  5. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Si rammenta che in via prioritaria, la normativa incoraggia i segnalanti a utilizzare il canale interno istituito dall’Azienda.

Tuttavia, al ricorrere di certe condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o una divulgazione pubblica.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) solo quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità attraverso cui il Segnalante può effettuare la segnalazione esterna all’ANAC sono definite da quest’ultima e indicate nel sito dell’ANAC in una sezione dedicata.

In via residuale, i Segnalanti possono, inoltre, effettuare direttamente una divulgazione pubblica, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 24 del 2023 quando:

 

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Allegati:

 

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